Strutture ricettive all'aria aperta: segnalazione certificata di avvio dell'attività
( L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. urn:nir:regione.lazio:legge:2007-08-06;13~art26 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Durata massima del procedimento amministrativo
60 giorni

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 15:42.35