Distributori di carburante: domanda di collaudo dell'impianto
( In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi. urn:nir:regione.lazio:legge:2001-04-02;8~art22 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

L'iter amministrativo è definito in dettaglio dalla Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 22.

Durata massima del procedimento amministrativo
60 giorni

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 15:42.35