Commercio su aree pubbliche, partecipazione a fiere organizzate dal Comune

Commercio su aree pubbliche, partecipazione a fiere organizzate dal Comune

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Chi vuole partecipare ad una manifestazione fieristica locale organizzata dal Comune deve presentare domanda di autorizzazione rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Non sono manifestazioni fieristiche

Non sono manifestazioni fieristiche:

  • le sagre, le feste, i mercati, ecc. organizzati sul suolo pubblico (in vie cittadine o parchi) 
  • le manifestazioni svolte con l'ausilio di strutture generalmente usate per altro tipo di eventi (gazebo o tavolini) dove partecipano come espositori commercianti, ambulanti e non, hobbisti, scambisti, ecc.
Modalità di esercizio

Il Regolamento comunale o il bando pubblicato determinano le modalità di accesso alla manifestazione per i commercianti e i requisiti da rispettare per esercitare l'attività.

Nelle fiere che durano massimo due giorni, l’operatore è obbligato a essere presente per l'intera manifestazione. Nelle fiere che durano oltre due giorni, se l'operatore utilizza il posteggio meno di due terzi della durata di ogni singola edizione è ritenuto assente.

Carta d'esercizio

L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private a uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 57). 

La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione all’INPS e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.

La carta di esercizio deve essere compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore deve aggiornare la stessa entro 90 giorni dall’intervenuta modifica.

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Ultimo aggiornamento: 03/07/2024 10:53.32