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Impianti e attività con emissioni atmosferiche scarsamente rilevanti

Descrizione

Impianti e attività con emissioni atmosferiche scarsamente rilevanti

L'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.

Ne sono esempi ristoranti, panifici, bar con cucina, parrucchieri, estetisti, officine meccaniche, autolavaggi, piccoli impianti termici non a uso civile, ecc.

Per questo tipo di emissioni il gestore deve dichiarare che la propria attività o impianto ricade nell'elenco delle emissioni scarsamente rilevanti. La dichiarazione resta valida per tutto il tempo in cui l’attività o l’impianto vengono esercitati con le caratteristiche descritte nella dichiarazione. 

In caso di variazioni rispetto a quanto comunicato (nominativo del titolare, collocazione della sede operativa o legale, ecc.) va presentata una nuova dichiarazione.

La Deliberazione della Giunta regionale 01/06/2012, n. 264 indica i termini per la presentazione della dichiarazione:    

  • almeno 10 giorni prima dell'avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto
  • almeno 10 giorni prima del trasferimento o modifica di attività o impianto esistente
  • entro 30 giorni dalla voltura o cambio titolarità di attività o impianto esistente.

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