Descrizione

Apicoltura

L'apicoltura è l'allevamento di api con lo scopo di sfruttare i prodotti dall'alveare.

L'attività dell'apicoltore è quella di procurare alle api ricovero, cure e vegliare sul loro sviluppo, raccogliendo ciò che viene prodotto: miele, polline, cera d'api, pappa reale, propoli e veleno.

L'apicoltore deve garantire:

  • la protezione dei prodotti o degli alimenti destinati alle api da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti
  • le misure di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e delle arnie
  • il controllo delle malattie delle api
  • la buona salute e la formazione del personale addetto alla manipolazione dei prodotti
    dell’alveare.

L'avvio e le successive modifiche dell'attività di apicoltura a fini commerciali, come stabilito nella Legge regionale 25/10/2022, n. 17, art. 9, è subordinato alla presentazione al SUAP del Comune competente, di una segnalazione certificata di inizio attività, comprensiva della notifica sanitaria e della richiesta di assegnazione del codice identificativo nella quale sono indicate le informazioni relative alla collocazione dell'apiario o degli apriari installati e alla loro consistenza in termini di numero di alveari.

La documentazione necessaria sarà inoltrata dal SUAP ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per l'attribuzione del codice identificativo.

Approfondimenti

Come disciplinato nella Deliberazione della Giunta regionale 03/07/2013, n. 159, le norme generali di allevamento apistico riguardano principalmente i seguenti punti:

  • iscrizione all’anagrafe apistica e codice aziendale
  • denuncia degli alveari
  • numerazione degli alveari
  • presenza del codice aziendale sulle arnie
  • presenza e corretta compilazione dei registri previsti dalla presente deliberazione: registro di consistenza degli apiari, dichiarazione di movimentazione delle api
  • in caso di apicoltori con più di dieci alveari: registro dei trattamenti, registro degli alimenti somministrati alle api, registro delle analisi effettuate
  • formazione del personale attraverso attestati.

Secondo quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta regionale 03/07/2013, n. 159, sono definite le seguenti buone pratiche di allevamento apiario:

  • gli alveari devono avere esposizione a sud, sud-est e devono avere una distanza minima di 10 metri da strade di pubblico transito, di 5 metri dai confini con altre proprietà ed a non meno di 40 metri rispetto alle autostrade, alle strade statali, provinciali e comunali, alle ferrovie
  • trattamento degli sciami naturali raccolti (es. trattamento antivarroa)
  • identificazione degli alveari tramite l'assegnazione alle arnie di un codice aziendale ed il numero progressivo di numerazione
  • appropriata esecuzione dei trattamenti farmacologici antivarroa
  • buon innervamento delle famiglie tramite la riduzione del numero dei telaini nel nido, nutrizione delle famiglie, riduzione porticine di volo, posizionamento del cassettino antivarroa
  • appropriata alimentazione
  • manutenzione dell'attrezzatura apistica
  • periodico rinnovo dei telaini
  • sostituzione delle api regine ogni 2-3 anni
  • marcatura delle api regine 
  • evitare lo spostamento dei telaini tra diverse famiglie.

Come previsto dalla Legge regionale 25/10/2022 n. 17, art. 7 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 03/07/2013, n. 159, chiunque detiene apiari o alveari è tenuto, al fine della profilassi e del controllo sanitario, a farne denuncia al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, specificando se si tratta di allevamento finalizzato alla produzione di miele o di altri prodotti dell’alveare, anche se per autoconsumo.

I trasgressori dell’obbligo di denuncia o comunicazione non possono beneficiare dei contributi previsti per il settore.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 03/07/2013, n.159 sezione 3, art. 4, l’apicoltore deve garantire:

  • la protezione dei prodotti o degli alimenti destinati alle api da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti 
  • le misure di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e delle arnie
  • il controllo delle malattie delle api
  • la buona salute e formazione del personale addetto alla manipolazione. 

Inoltre, il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente, garantendone la tracciabilità del prodotto.

L’apicoltore deve detenere il registro dei trattamenti medicinali.

Come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale 03/07/2013, n. 159, viene individuato nel numero di 10 unità il limite massimo di alveari (famiglie o sciami) che possono essere detenuti al fine esclusivo della produzione primaria per uso domestico privato, definito autoconsumo. I prodotti dell’alveare da loro ottenuti non possono essere venduti.

L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, di una comunicazione di inizio attività comprensiva della consistenza e dell’ubicazione degli apiari e della richiesta di assegnazione di un codice identificativo. 

Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare, come stabilito nella Legge regionale 25/10/2022, n. 12.

Secondo la Legge regionale 25/10/2022, n.12, art. 10, l'apicoltore deve garantire che le api e l'alveare ceduto non presentino, alla data del rilascio, sintomi di malattie per le quali è previsto l'obbligo di denuncia.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.